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Le sentenze TAR asfaltano il processo amministrativo dell’ovovia

8 Gennaio 2025

Le sentenze del TAR sono una vittoria per tutte le persone che in questi tre anni hanno sostenuto la nostra battaglia, mettendo a disposizione della causa risorse finanziarie e competenze tecniche: ancora una volta, è stato certificato che abbiamo ragione noi. Esprimiamo profondo sconcerto per l’atteggiamento delle Amministrazioni responsabili, che nonostante i mille avvertimenti ricevuti...

Le sentenze del TAR sono una vittoria per tutte le persone che in questi tre anni hanno sostenuto la nostra battaglia, mettendo a disposizione della causa risorse finanziarie e competenze tecniche: ancora una volta, è stato certificato che abbiamo ragione noi. Esprimiamo profondo sconcerto per l’atteggiamento delle Amministrazioni responsabili, che nonostante i mille avvertimenti ricevuti si ostinano a portare avanti quest’opera impattante, inutile, insostenibile, illegittima, insicura.

I ricorsi presentati dai residenti e dalle associazioni ambientaliste contro i decreti emessi dalla Regione che concedono la costruzione e l’esercizio della cabinovia Trieste – Porto Vecchio – Opicina vedono pienamente riconosciute le nostr ragioni. I ricorsi sono stati accolti, gli atti impugnati sono stati annullati, e sono molto interessanti le motivazioni. Il Tribunale afferma che non sono state tenute in nessun conto le normative vigenti in materia, e sottolinea che il provvedimento da adottare a base di tutti quelli successivi, sia progettuali sia realizzativi, è quello che li rende conformi al Piano Regolatore, e cioè la Variante. Questo principio è stato gravemente e colpevolmente ignorato sia dagli uffici regionali che da quelli comunali. Il TAR ha già annullato un intero anno di lavoro regionale volto a dimostrare il superamento del divieto, ora l’ordinanza e le due sentenze hanno una rilevanza notevole perché confermano quanto il Comitato ha sostenuto dal momento in cui si è costituito e nei ricorsi presentati: la cabinovia, a differenza di quanto affermato negli atti pubblici del Comune, è nel Piano regolatore vigente solo per la parte in Porto Vecchio, mentre non c’è per il tratto Bovedo Opicina. Il principio ribadito dal TAR sulla priorità dell’acquisizione della compatibilità urbanistica su tutto il resto fa vacillare anche il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica dell’opera (PFTE ), approvato nel dicembre 2022 insieme alla gara e all’affidamento della progettazione e realizzazione dell’opera alla Leitner. E per di più adesso il PFTE è anche privo di finanziamento.

Le buone notizie non finiscono qui. Il 27 novembre, solo quattro giorni prima della visita in Regione del Ministro Salvini, l’Avvocatura di Stato per conto dello stesso Ministero delle Infrastrutture ha dichiarato al TAR la propria estraneità al progetto cabinovia, chiedendo quindi al Tribunale di escuderlo dal processo perché non ha più interesse a difendersi nei ricorsi presentati. Il 27 dicembre, il Presidente del TAR, visti i ricorsi e le memorie presentate dai ricorrenti e dalle Amministrazioni, ha emesso un’ordinanza con la quale dispone “approfondimenti istruttori” che consentano una ricostruzione dei fatti più chiara e precisa. In particolare, il Tribunale chiede al Ministero delle Infrastrutture una relazione aggiornata e documentata che chiarisca la situazione creatasi, dato che, dopo la comunicazione che il progetto non è finanziabile con il PNRR, non rispettando il principio del DNSH, non si è ancora provveduto con un apposito nuovo decreto di ripartizione delle risorse PNRR. La documentazione richiesta dal TAR consentirà alle parti di valutarne gli eventuali effetti sul processo. Alla Regione, invece, il Tribunale chiede di spiegare alcune contraddizioni che ha rilevato nei documenti riguardanti le specie prioritarie nei siti di Natura 2000 e dettagliati chiarimenti su questioni sollevate dai ricorrenti, come il numero asserito di passeggeri e i livelli di inquinamento, dati basilari per decidere se valga o meno il divieto assoluto di costruzione dell’opera previsto dalla legge. Entrambi i soggetti, Regione e Ministero devono fornire le risposte richieste dal TAR entro 30 giorni dal ricevimento dell’ordinanza.

Per tre anni abbiamo assistito ad affermazioni dell’amministrazione comunale puntualmente e autorevolmente smentite.

Avevano detto:

  • che l’opera era già prevista nel Piano Regolatore, invece si è dovuto predisporre una Variante apposita, la n.12 adottata nel febbraio 2023;
  • che il divieto di costruzione di impianti a fune valeva solo per gli impianti di sci, mentre l’Avvocatura dello Stato ha dovuto ribadire che il divieto valeva per tutti gli impianti;
  • che l’opera rispettava il principio del DNSH, mentre la Regione ha dovuto accertare che lo violava ed è saltato il finanziamento PNRR;
  • che l’opera era strategica per l’Europa, mentre gli Uffici europei hanno ribadito che la scelta dell’opera e la sua fattibilità sono responsabilità del proponente, in questo caso il Comune;
  • che la concessione può essere data prima della variazione del Piano Regolatore comunale che dovrebbe contenerla, mentre ora la concessione è stata annullata dal Tribunale.

Stanno emergendo le responsabilità di chi ha impegnato personale e consistenti risorse pubbliche per realizzare l’assurdo progetto, nonostante dovessero essere conosciuti fin da principio i problemi di ammissibilità al PNRR della cabinovia e che la stessa fosse vietata dalle leggi italiane. 

Ostinarsi a proporre un progetto irrealizzabile non è più sostenibile. Rivolgiamo un appello al senso civico di tutti a interagire con chi ha potere decisionale per scrivere la parola fine a questa incredibile vicenda. Abbiamo bisogno che le risorse umane e quelle finanziarie vengano utilizzate per il bene comune, ascoltando la voce dei cittadini, e secondo il principio di efficienza della Pubblica Amministrazione, richiamato anche nella sentenza del TAR.

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