Di seguito il Comunicato pubblicato dalle associazioni nazionali Legambiente, LIPU e WWF Italia a proposito della sentenza n. 200 del 29/05/2024, in cui il TAR si è pronunciato sul ricorso delle associazioni stesse. TRIESTE: DAL TAR UNO STOP ALLA REALIZZAZIONE DELLA CABINOVIA METROPOLITANA. IN ASSENZA DI VALUTAZIONE DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE AL PROGETTO NON É...
TRIESTE: DAL TAR UNO STOP ALLA REALIZZAZIONE DELLA CABINOVIA METROPOLITANA.
Di seguito il Comunicato pubblicato dalle associazioni nazionali Legambiente, LIPU e WWF Italia a proposito della sentenza n. 200 del 29/05/2024, in cui il TAR si è pronunciato sul ricorso delle associazioni stesse.
TRIESTE: DAL TAR UNO STOP ALLA REALIZZAZIONE DELLA CABINOVIA METROPOLITANA.
IN ASSENZA DI VALUTAZIONE DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE AL PROGETTO NON É POSSIBILE DEROGARE ALLE NORME AMBIENTALI
LEGAMBIENTE, LIPU E WWF ITALIA: CONFERMATE LE NOSTRE PREOCCUPAZIONI
Evidenti vizi di illegittimità nel procedimento di Valutazione di incidenza (VINCA). Con sentenza n. 200 del 29/05/2024, il TAR Trieste si è pronunciato sul ricorso presentato dalle associazioni Legambiente Nazionale APS – Rete associativa ETS, Lipu ODV e WWF Italia ETS contro il Comune di Trieste e la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia in merito alla realizzazione della cabinovia metropolitana di Trieste. Il progetto, finanziato dal PNRR per quasi 50 milioni di euro, prevede un collegamento tra il Porto Vecchio all’area carsica del Bosco di Barcola Bovedo. L’opera, che interferisce con i siti Natura 2000, è stata proposta dal Comune di Trieste in deroga al divieto di realizzazione di impianti a fune stabilito dal Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, che dispone le misure di conservazione generali da attuarsi nelle aree Natura 2000.
I giudici, accogliendo la tesi delle associazioni ricorrenti, hanno riscontrato la presenza di evidenti vizi di illegittimità nel procedimento di Valutazione di incidenza (VINCA). Le norme nazionali ed europee, infatti, prevedono la necessità di valutare obbligatoriamente l’incidenza causata dalla realizzazione dei progetti sulle aree protette della rete Natura 2000.
Nel caso di specie, la Regione, prima ancora di valutare l’incidenza del progetto su habitat e specie tutelate, ha avviato un subprocedimento e concesso al Comune di derogare al divieto stabilito dal Decreto ministeriale per “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” (i cosiddetti IROPI). Il TAR ha tuttavia rilevato che questo tipo di azione non sia conforme al modello legale, essendosi verificata una sorta di inversione procedimentale che, in violazione della normativa di settore, ha determinato l’anticipazione della valutazione dei “motivi imperativi” prima dell’“opportuna valutazione” dell’incidenza e senza dimostrare la mancanza di soluzioni alternative che non prevedano l’impianto a fune e che non impattino sulle aree protette. I giudici hanno pertanto disposto che “sia la sospensione del procedimento di VINCA, che il subprocedimento di seguito avviato, sono illegittimi perché non rispettosi della corretta sequenza di valutazioni in materia, come prescritta dalla normativa nazionale ed europea. Ne deriva che la ritenuta prevalenza dell’interesse alla realizzazione del piano, così come proposto da parte Comunale, è viziata in radice…”.
“Si tratta di una pronuncia molto importante – affermano le associazioni Legambiente Nazionale APS, Lipu e WWF Italia – perché non solo certifica la correttezza dei nostri rilievi e delle nostre preoccupazioni rispetto al rischio di danneggiare irreversibilmente un’area naturale preziosa per la città di Trieste come il bosco di Bovedo, ma fa chiarezza sulla tendenza, sempre più abusata dalle amministrazioni, di ricorrere ai cosiddetti IROPI senza verificare la mancanza di alternative meno dannose per i siti Natura 2000. Il TAR ha infatti censurato la tesi del Comune, avvallata dalla Regione, secondo cui le “soluzioni alternative” non potevano riguardare diverse tipologie di impianto (a terra invece che a fune), in quanto la scelta della cabinovia era già stata effettuata nella pianificazione comunale pregressa. ‘Se così fosse – ha infatti precisato il TAR – allora le procedure di valutazione ambientale e, in particolare, la VINCA sarebbero di fatto svuotate del loro significato, potendo – in questa erronea chiave di lettura – tutt’al più ratificare scelte definitive altrove operate’”.
Questa sentenza è l’ennesima riprova della fondatezza delle istanze a difesa del bosco di Bovedo portate avanti dalle Associazioni ambientaliste, in stretta collaborazione con il Comitato No Ovovia.